Ischia: Vademecum dei diritti dei bagnanti per l'accesso alle spiagge e agli arenili |
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IschiaNews - Turismo | |||
Scritto da Online Information | |||
Sabato 28 Giugno 2008 16:44 | |||
Ischia: Vademecum dei diritti dei bagnanti per l'accesso alle spiagge e agli arenili In molte realtà i Comuni non hanno garantito un corretto equilibrio tra stabilimenti in concessione e spiagge libere; in taluni casi gli stabilimenti balneari impediscono l’accesso al mare o pretendono il pagamento di un biglietto anche per il transito, che è e dovrebbe essere gratuito e libero; le concessioni si sono così trasformate in una proprietà, violando i diritti di accesso e gli obblighi previsti per le concessioni demaniali. Dal Parlamento finalmente una legge chiara: L’ACCESSO AL MARE È UN DIRITTO LIBERO E GRATUITO, ANCHE ATTRAVERSO L’ENTRATA DEGLI STABILIMENTI. L’accesso alla spiaggia è libero e gratuito. È fatto obbligo agli stabilimenti di consentire il transito alla battigia. L’impedimento o la richiesta di un costo rappresenta una violazione della legge e va denunciato alle Autorità. Sulla battigia, cioè la striscia di sabbia di 5 metri da dove arriva l’onda, è al servizio di tutti. La battigia è un’area esclusa dalla concessione. Il concessionario non può quindi vantare nessun diritto su di essa. Tutti vi possono fare il bagno, appoggiare gli abiti, stendersi. Non vi possono essere collocati oggetti ingombranti quali ombrelloni, sdraio, ecc., poiché deve essere garantito il passaggio. La pulizia delle spiagge libere. Anche le spiagge libere devono essere pulite. Questa incombenza è a carico del Comune; in assenza la legge fa obbligo agli stabilimenti confinanti di provvedere. Chi paga le tasse ha diritto ad una spiaggia libera e gratuita. Le spiagge libere e gratuite devono essere intercalate tra uno stabilimento e l’altro e non collocate nelle aree più lontane e disagiate. Revoca delle concessioni. Per le violazioni più gravi, quale la cementificazione della spiaggia o la violazione degli obblighi relativi alle concessioni, è prevista anche la revoca delle concessioni. Il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti comprime in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare. (Consiglio di Stato n. 1978 parte prima 1144/14 dicembre 1976).
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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Aprile 2013 14:07 |